Un bel sogno:
Il 28 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che dovrà ora seguire l'iter parlamentare.
La prima grande Convenzione internazionale in materia di diritti umani del Terzo Millennio.
L'Italia si è impegnata ad accelerarne il più possibile il processo di ratifica con i necessari interventi legislativi al fine di darrne concreta applicazione.
Il 30 marzo 2007 a New York, nella sede delle Nazioni Unite, infatti, il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero ha firmato, per l’Italia, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
La Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.
Principi generali della Convenzione
- il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l’accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
A questo sforzo collettivo l’Italia ha fornito un importante contributo, offrendo la propria esperienza consolidata negli ultimi decenni nel campo della promozione e tutela di questi diritti.
L’Italia è annoverata tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità, attuando nel contempo il principio del mainstreaming in tutte le politiche ed i provvedimenti che possano riguardare la condizione di disabilità. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto complesso ed avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli, l’inclusione sociale e la diretta partecipazione delle persone con disabilità.
La convenzione dedica un articolo all’ accessibilità,scusate “la lunghezza” ma non posso tagliare….
Articolo 9
Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a:
(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:
(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l’applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell’accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
(g) Promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
La realtà in una testimonianza:
Poche sono le parole:
- Ho avuto uno schermo piatto solo un paio di mesi fa. Lavoro li da sette anni. Ma alla fine l’ho avuto anch’io, perché non si sa ( caso fortuito, mi hanno cambiato la mansione e non hanno fatto in tempo a sostituirlo prima.)
- Tutti hanno la connessione e anch’io, fino a poche settimane fa. L’omino del computer è passato per sistemarlo e bididibodidibù la connessione non c’è più. Motivo non si sa ha deciso così in fondo, pensa lui, cosa faccio io lì .…presenza obbligatoria….