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sabato, 21 giugno 2008

Il nebuloso mondo di Copyright and Copyleft

Ci ho messo un poco di tempo ma alla fine, forse, qualcosa ho capito.

Nel XX secolo, l'avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e di internet ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso.  

Il primo episodio che ha rotto per sempre gli equilibri è stato il caso Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali, oggetto di enorme successo. La chiusura di Napster avvenuta nel 2002, dopo le denunce dagli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto il problema. Nuovi programmi di file sharing gratuito sono sorti rimpiazzando l'originale Napster e vanificandone la chiusura. Una costante ed ingente diminuzione delle vendite di album musicali è scaturita dalla diffusione di questi sistemi (non solo, ho sempre comprato cd originali, preferendo la qualità, ma ultimamente la spesa semestrale per la musica si è azzerata a causa del mutuo mensile! ).

Il file sharing, gestito tramite il sistema del peer-to-peer, e in generale le nuove tecnologie e internet si sono evolute e diffuse con grande velocità, rendendo difficile per le legislazioni internazionali un aggiornamento con la medesima prontezza. Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Codice Civile.

La legge italiana sul peer-to-peer punisce:

  1. Con una multa chi scarica illegalmente file protetti da diritto d'autore;
  2. Con una multa e la reclusione chi fa upload e mette in condivisione file (dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis della Legge n.43 del 2005);
  3. Con una multa e un periodo di reclusione per chi diffonde materiale protetto da copyright per scopi di lucro.

In tutti e tre i casi le sanzioni sono penali, la multa è in questo caso non una sanzione amministrativa ma parte di una sanzione penale, sui "delitti", non una contravvenzione.

L'aver commesso illecito comporta in tutti e tre i casi l'iscrizione di una condanna nella fedina penale, per la quale il giudice può concedere a discrezione il beneficio della non-menzione davanti ai privati (esempio per accertamenti in un colloquio di lavoro), ma che resta interamente visibile alla pubblica amministrazione o per un concorso pubblico.

Sempre, per tutti e tre i casi, la legge ammette l'oblazione: se l'accusato paga prima dell'avvio del procedimento penale, il reato è estinto e la sua fedina è completamente pulita.( In Italia se si paga tutto si sistema…….)

Le ultime due tipologie (2 e 3) sono parte dell'utilizzo delle reti P2P per uso non personale, e al loro interno esiste la distinzione di finalità, fra scopo di profitto e scopo di lucro. Nel gergo giuridico, il profitto non necessariamente ha una finalità economica, può essere il comportamento di quanti mettono in condivisione file a titolo gratuito, perché non condividono la normativa o per ottenere crediti per il download di altro materiale.

Il Parlamento europeo è intervenuto in materia di copyright nel 2004 con la Direttiva Ipred1, con importanti emendamenti a difesa degli utenti. Ad esempio la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».  Nel 2007 una seconda direttiva Ipred2, a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore In particolare, obbliga gli Internet Service Provider a fornire i dati personali degli utenti in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti. Si tratta di rivelare i nomi o i numeri telefonici corrispondenti agli indirizzi IP, rilevati da società specializzate nelle intercettazioni( ????? Come la metteranno…) su reti P2P.

L'espressione inglese Copyleft individua un modello alternativo al Copyright di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali.Una licenza garantisce a chiunque possegga una copia di un lavoro le stesse libertà del suo autore, incluse le quattro libertà basilari indicate di Richard Stallman, (ideatore del copyleft)

1) la libertà di usare a propria discrezione e di studiare quanto ottenuto.

2) la libertà di copiare e condividere con gli altri

3) la libertà di modificare

4) la libertà di redistribuire i cambiamenti e i lavori derivati

Il copyleft su un programma è considerato più o meno forte a seconda del modo in cui si propaga nelle opere derivate. Con "copyleft debole" ci si riferisce alle licenze per cui non tutte le opere derivate ereditano la licenza copyleft, spesso a seconda del modo in cui sono derivate.

Questo è quanto se un giorno avrò le idee più chiare provvederò per ora vi deve bastare.

 


postato da: plugotta alle ore 09:30 | link | commenti
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